Rideterminazione del saldo ingiunto dalla banca per difformità del T.A.E.G. dichiarato in contratto rispetto a quello dalla stessa effettivamente applicato
Con Sentenza emessa in data 11 dicembre 202, il Tribunale di Treviso, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte della contestazione relativa alla difformità tra T.a.e.g. dichiarato ed effettivamente applicato nell’ambito di due diversi contratti di finanziamento, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto rideterminando le somme dovute sulla base di un piano di ammortamento ricalcolato sulla base del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B..
Nell’ambito dell’indicato giudizio, dunque, il Giudice – dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio – ha accertato che sulla base delle istruzioni impartite da Banca d’Italia pro-tempore in vigore, l’Istituto di credito ha applicato un TAEG diverso da quello indicato nel contratto e tale discrasia ha determinato un aumento del costo dei finanziamenti non dichiarato rispetto a quello concordato; Aumento determinato, sulla base delle risultanze peritali, dall’omessa inclusione nel calcolo del TAEG delle spese iniziali sostenute dal cliente per la concessione dei mutui e del costo delle polizze assicurative dallo stesso contratte alla stipula.