Incontestabilità nel merito dell’ingiunzione fiscale preceduta da un atto contenente la pretesa tributaria
Con Sentenza emessa in data 24 marzo 2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha ribadito il principio, dalla stessa già affermato con precedenti pronunce, secondo cui l’ingiunzione fiscale, preceduta dall’emissione di avvisi di accertamento contenenti la pretesa tributaria divenuti definitivi, non potrà essere contestata nel merito ma solo per vizi afferenti la stessa.
Tale decisione segue il solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che: “Gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (rectius: fatture) richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi, impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie omissis …” (Cass. Civ., Sez. Trib., 03 novembre 2010, n. 22377; Cass. Civ., Sez. V, 09 agosto 2007, n. 17526).
Alla luce di quanto affermato, dunque, la mancata impugnazione delle fatture contenenti la richiesta di pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA) comporta l’incontestabilità nel merito della pretesa azionata con l’atto ingiunzionale e la conseguente inammissibilità del ricorso spiegato dal contribuente.
24 Marzo 2014