Applicabilità del divieto di anatocismo successivamente al 30 giugno 2000 in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25, comma terzo, del D.Lgs. 342/1999
Con Sentenza emessa in data 18 maggio 2015, il Tribunale di Treviso, dott.ssa Giovanna Cafiero, ha affermato che, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla natura peggiorativa o meno della clausola che prevede l’applicazione di interessi anatocistici in danno del correntista, la previsione inerente la capitalizzazione degli interessi passivi anteriori all’aprile del 2000 è nulla e tale va considerata per tutta la durata del rapporto contrattuale, con conseguente necessità di ricalcolare l’andamento del conto anche oltre l’adeguamento della banca alla previsione di obbligatoria reciprocità delle capitalizzazioni degli interessi.
A detta del Tribunale di Treviso, pertanto, la circostanza che la banca abbia provveduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed alla successiva comunicazione ex art. 7 della Delibera CICR, non fa venir meno la nullità della previsione.
Tale affermazione, a detta del giudicante, trova fondamento nella circostanza che l’art. 25 del D.Lgs. 342 del 1999 è stato dichiarato incostituzionale ed in ragione di ciò ha fatto divenire inefficace anche la norma di attuazione dello stesso contenuta nell’art. 7 della precitata delibera CICR, con ciò, di fatto, precludendo ogni possibilità di sanatoria delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari.
18 Maggio 2015