Tribunale di Roma, Sez. , Ord. 16 ottobre 2018
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza di data 16 ottobre 2018 qui allegata, ha precisato che, in caso di azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. proposta dal correntista, la mancata integrale produzione degli estratti conto relativi al rapporto controverso non determina l’impossibilità di ricostruire l’effettivo dare/avere tra le parti epurato dalle illegittime annotazioni operate dalla banca o, comunque, non è di per sé idonea a limitare la ricostruzione contabile al solo periodo interamente documentato.
Nel caso in cui la documentazione dimessa dall’attore sia incompleta nei periodi intermedi, infatti, il C.t.u. potrà ricostruire il saldo del rapporto di conto corrente sub iudice attraverso l’impiego delle cd. “scritture di raccordo”, secondo il seguente criterio: “effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall’ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall’ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l’operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati”.
E ciò, in ultima analisi, ad esclusivo beneficio dell’istituto di credito convenuto, in quanto il mancato riesame degli addebiti intervenuti nei periodi non ricostruiti determina che gli stessi rimangono definitivamente conglobati nel saldo del rapporto controverso (e ciò in linea con altra precedente decisione del Tribunale capitolino: Tribunale di Roma, Sez. XVII, Sent., 14 novembre 2019, Est. dott. Carlomagno).
16 Ottobre 2018