Sospensione provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per l’invalidità della fideiussione bancaria
Il Tribunale di Treviso, con l’ordinanza 10 settembre 2019, ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dai legali dello studio, ritenendo rilevante sia l’eccezione di nullità della fideiussione prestata dall’attrice opponente (o, comunque, di alcune sue clausole) per violazione della normativa anticoncorrenziale, sia del fatto che, laddove venisse ritenuta la nullità anche solo parziale del contratto, con riferimento alle clausole di cui allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, ritenute lesive della libertà di concorrenza, ai sensi dell’art. 1957 c.c., la garanzia azionata in giudizio non avrebbe più effetto, considerato che l’istituto di credito, a seguito della diffida inviata in data 12.5.2012 al debitore principale e al fideiussore, non ha successivamente adottato alcuna iniziativa al fine del recupero del credito, se non con atto di precetto notificato al debitore principale il 21.5.2013, ovvero ben più di 6 mesi dopo.